La cassazione con sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007 ha assolto due giovani accusati di pirateria informatica per avere scaricato attraverso software p2p film e musica, sicuramente una sentenza destinata a fare scalpore nei prossimi giorni.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un’ammenda, per avere “duplicato abusivamente e distribuito” programmi, giochi per playstation e film, redistribuendoli successivamente attraverso un server FTP “privato”
L’interpretazione della Corte, che del resto non fa che attenersi alla lettura (senza interpretazione) delle norme in vigore, si muove d’altronde sulla linea di molte altre sentenze che, soprattutto in Europa, hanno recentemente dato dei duri colpi alle interpretazioni più restrittive promosse dalle associazioni dei discografici e delle majors cinematografiche.
Per la Cassazione “deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp”.
Per “fine di lucro”, infatti, “deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso”.
Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una “community” di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di altro materiale, senza dover quindi pagare alcuna somma in denaro.
Sicuramente una sentenza rivoluzionaria per l’utenza Internet italiana.
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